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Termini e definizioni assicurative - www.periziailveicolo.it

Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi:

La legge 166/92 a chi affida l’istituzione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi? L’istituzione e la tenuta del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto  e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 990/69 è affidata dal 1999 all’ ISVAP, con decreto legislativo n. 373 del 13/10/98 mentre per il periodo precedente l’istituzione del ruolo era affidata al Ministero dell’industria, del Commercio e dell’ Artigianato. Alla direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato era affidata la tenuta e la pubblicazione del ruolo.

Chi risulta essere iscritto al ruolo? Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano attività in proprio, dopo che l’ISVAP ( il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato prima del 99) ne abbia data disposizione previo l’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge stessa.

Può un impresa di assicurazione essere iscritta nel ruolo? Le imprese di assicurazioni non possono essere iscritte nel ruolo, ma comunque è previsto che possano effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni a cose e proporre la liquidazione all’assicurato, quest’ultimo ha la facoltà di accettare o richiedere che la stima venga eseguita da un perito iscritto nel ruolo.

Il professionista che effettua accertamenti e stime di danni dovute alla circolazione di veicoli a motore è obbligato ad iscriversi nel ruolo? Si, l’iscrizione è obbligatoria. Nessun professionista puo’ accertare e stimare danni dovuti alla circolazione stradale di veicoli a motore ( professione di perito assicurativo) se non è iscritto nel ruolo.
Quali sono i requisiti richiesti per l’iscrizione nel ruolo?
Per essere iscritti al ruolo è necessario: essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della comunità economica europea; godere dei diritti civili; non avere riportato condanne ( contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio o per altro delitto non colposo, ecc); essere fornito di diploma di secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea; avere superato una prova d’idoneità mediante esame scritto e orale o per i soli periti industriali in area meccanica e gli ingegneri che risultano iscritti nei propri albi professionali da almeno tre anni, deve risultare da idonea documentazione anche fiscale di avere esercitato la professione nel settore specifico per almeno tre anni; non bisogna essere agenti o mediatori di assicurazione; riparatori di veicoli o di natanti o avere un rapporto di lavoro dipendente salvo alcune deroghe concesse allo scopo di aggiornamento della qualità professionale.

Chi non può essere iscritto nel ruolo ed esercitare l’attività di perito assicurativo?
Non possono essere iscritti ne esercitare gli agenti o i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli o i natanti e tutti colori che hanno rapporto di lavoro dipendente salvo alcune deroghe concesse allo scopo di aggiornamento della qualità professionale. Gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicuratrici non possono esercitare l’attività di perito assicurativo.

 
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